STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale “Avventura Democratica”
DEFINIZIONI E FINALITA'.
Art. 1
L'Associazione denominata “Avventura Democratica” costituita nel Comune di Chiesina Uzzanese con sede in via Garibaldi n°5 è una Associazione di Promozione Sociale ed un momento di vita associativa, autonoma, pluralista, a carattere volontario, democratico e progressista.
Non persegue finalità di lucro.
Art. 2
Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere socialità e contribuire allo sviluppo ed alla crescita dell'informazione e della partecipazione culturale e civile dei propri soci e dell'intera comunità; ciò avverrà realizzando momenti di incontro e attività ricreative, culturali, formative, di socializzazione, concorrendo anche all'organizzazione di iniziative sportive.
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze politiche, culturali, ricreative, formative, di conoscenza del mondo del lavoro e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione.
L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
I SOCI
Art. 3
Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria nazionalità, identità sessuale, appartenenza etnica, religiosa e politica.
I minori di anni diciotto possono assumere lo “status” di socio solo previo consenso dei genitori ed ai sensi del comma 2) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n°460, non godono del diritto di voto per l'approvazione e le modificazione dello Statuto , dei regolamenti e per la nomina degli organi elettivi dell'Associazione.
Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto ed il rispetto della civile convivenza.
Lo “status” di socio, una volta acquisito , ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 4
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, unitamente alla attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle Deliberazioni degli organi sociali.
Art. 5
E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale della Associazione “Avventura Democratica”ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale della Associazione, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy.
Nel caso in cui la domanda venisse respinta, o ad essa non fosse stata data risposta entro il dovuto termine,l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci nella sua prima convocazione.
Art.6
I soci hanno diritto a:
frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
discutere ed approvare i rendiconti;
eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Art. 7
Il Socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e di eventuali regolamenti interni, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi; non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile. Tale quota per il primo anno di attività dell'Associazione è fissata in Euro 1 (uno). Per la quota sociale degli anni successivi delibererà l'Assemblea dei soci.
Art. 8
La qualifica di socio si perde per:
-decesso;
-mancato pagamento della quota sociale;
-dimissioni, che debbono essere presentate per iscritto al consiglio
direttivo;
-espulsione o radiazione.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione o la radiazione, per i seguenti motivi:
inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà od in uso dell'Associazione;
l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza od in proprio uso . In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Art. 10
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni; sul ricorso decide in via definitiva la prima Assemblea utile dei soci.
PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE
Art. 11
Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.
Art. 12
L'Esercizio sociale si intende dal 1°Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno; per il primo anno di attività l'esercizio sociale è rapportato al periodo temporale effettivo che va dalla costituzione dell'Associazione a fine anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei soci entro il 30 Giugno dell'anno successivo.
Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
Art. 13
La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Assemblea.
Art. 14
Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.
In nessun caso l'Associazione distribuisce, neppure in forma indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previsti dalla legge.
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 15
Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea dei Soci.
Partecipano all'Assemblea dei soci tutti coloro che hanno ottenuto lo “status” di socio.
Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, o via E-mail, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione , nonché l'ordine del giorno.
Art. 16
L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dall'art.18 e 28, ed ogni volta che ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.
L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti risultanti nella richiesta di convocazione.
Art.17
L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno. Per la regolarità della costituzione dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono sempre fatte salve le eccezioni previste all'art. 18.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni degli organi sociali o altri organismi.
Art. 18
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o agli eventuali regolamenti, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno due terzi dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 28.
Art. 19
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dal Segretario o da un segretario verbalizzante da lui nominato.
Le votazioni possono avvenire ordinariamente per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno due terzi dei soci presenti con diritto di voto.
Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene con le modalità che saranno stabilite dall'Assemblea stessa.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti e a disposizione dei soci per consultazione.
Art. 20
L'Assemblea generale dei soci:
approva le linee generali del programma di attività;
approva il rendiconto annuale;
delibera sulle previsioni e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
elegge il Consiglio Direttivo alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni dello stesso ;
nel caso di elezione del nuovo Consiglio, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale ed in particolare sulle modificazioni dello Statuto e sulla approvazione di eventuali regolamenti interni o loro modificazione.
GLI ORGANISMI DIRIGENTI
Art.21
il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E' composto da almeno tre membri con lo “status” di socio. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. Nella seduta della costituzione dell'Associazione, l'Assemblea dei soci, in prima applicazione, elegge il primo Consiglio Direttivo, con i relativi incarichi di Presidente, Vice-Presidente e Segretario dello stesso.
Art. 22
il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
-il Presidente con funzioni di legale rappresentante dell'Associazione e
la responsabilità di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il
Consiglio Direttivo. Presiede l'Assemblea.
il Vicepresidente – coadiuva il Presidente e in caso di sua assenza o impedimento ne assume le funzioni;
il Segretario – cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione;
redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.
Art. 24
Compiti del Consiglio Direttivo:
- eseguire le delibere dell'assemblea;
predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
deliberare circa l'ammissibilità dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione od ad essa affidati o avuti in uso, comodato o locazione o sublocazione: in tali ipotesi il tutto deve risultare da atti formali sottoscritti dal Presidente o dal Vicepresidente dell'Associazione;
decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sulle attività svolte.
Art. 25
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Delle deliberazioni viene redatto un verbale a cura del segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che ne richiedano la consultazione.
Art. 26
Le funzioni di Presidente, di Vicepresidente, di Segretario e di Consigliere sono gratuite e saranno eventualmente rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento di missioni effettuate su preciso mandato.
Art. 27
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni sia ordinarie che straordinarie. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza ingiustificata dai lavori del Consiglio. La giustificazione dell'assenza può essere comunicata anche solo verbalmente al Presidente.
Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito con decisione dell'Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo si considera dimissionario quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea dei soci indicendo nuove elezioni entro venti giorni.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 28
La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa in un'Assemblea con la presenza di almeno i quattro quinti dei soci e con una votazione favorevole di almeno due terzi dei presenti. Ove non sia possibile raggiungere tale presenza e votazione nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato dall'Assemblea dei soci con la procedura ordinaria.
L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto,ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29
Per quanto non previsto dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti interni, decide l'Assemblea a norma del Codice Civile e delle Leggi vigenti.